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Il Tar Lazio liberalizza i buoni pasto

Testata: Italia Oggi
Data: 10/02/07
Autore: Luigi Chiarello
Pagina: 23-23
Sezione: Agricoltura

Una sentenza del tribunale amministrativo boccia gran parte del decreto Berlusconi sui ticket restaurant.

Nessun vincolo sui pagamenti. Stop all'obbligo dei bilanci doc

Anche le società che hanno meno di 750 mila euro di capitale sociale potranno emettere buoni pasto. E i loro bilanci non dovranno essere più certificati da una società di revisione, al contrario di quanto avviene oggi. E saranno praticabili anche le aste on-line, finora vietate, per l'aggiudicazione degli appalti di servizio, mentre non saranno più obbligatorie convenzioni tra esercizi commerciali e società di emissione di buoni, in forma scritta. E ancora, le modalità, così come i termini di pagamento tra le parti, potranno essere negoziati e non dovranno più seguire una tempistica prefissata per legge. Oggi è imposta una scadenza di 45 giorni dalla data di ricevimento della fattura per i pagamenti che le società utilizzatrici di buoni pasto devono versare alle società di emissione dei ticket.

Stesso termine è imposto ai pagamenti che le società di emissione dei buoni devono versare ai negozianti.

È quanto prevede una sentenza del Tar Lazio (n. 572/2007, depositata il 26 gennaio scorso, presidente De Lise), che ha ritenuto illegittimi ben cinque articoli del dpcm 18 novembre 2005, stilato dal governo Berlusconi. In sostanza, si tratta di una vera e propria liberalizzazione del mercato fatta con sentenza, sia sul fronte dell'emissione dei buoni, sia sul fronte delle transazioni monetarie. Il Tar ha poi definito non vincolanti alcune disposizioni del dpcm relative al contenuto degli accordi e dei contratti stipulati tra le parti.

Va ricordato che il mercato dei buoni pasto conta un ´ristretto' numero di player. E, in passato, è stato oggetto di ´attenzioni ravvicinate' e indagini da parte dell'Antitrust. Le società di emissione di ticket sul mercato sono poche, ma raggiungono fatturati piuttosto elevati; le attività private e le pubbliche amministrazioni interessate al servizio sono tante, gli utenti finali molti di più.

In questi casi, il pericolo di costituzione di cartelli, per viziare il mercato e gonfiare i prezzi è elevato.

Le norme illegittime. In particolare, sono state bollate come illegittime, e quindi da annullare, le seguenti disposizioni: l'articolo 3 (requisiti delle società di emissione) per quanto previsto al comma 1 sull'ammontare minimo di 750 mila euro di capitale delle società di emissione; il comma 3 sempre dello stesso articolo per ciò che attiene l'obbligatoria certificazione dei bilanci per opera di società di revisione; l'articolo 7 al comma 4 per aver escluso le aste on-line; l'articolo 8 che impone la forma scritta alle convenzioni tra esercizi commerciali e società di emissione; l'intero articolo 9, che inibisce la libertà negoziale delle parti, e stabilisce termini e modi di pagamento; l'art. 10 che prevede addirittura l'adeguamento dei contratti in essere alle nuove normative. L'articolo 6 del dpcm, invece, era stato già abrogato dal dlgs n. 163/2006; prevedeva il solo criterio dell'offerta più vantaggiosa per l'aggiudicazione dell'appalto indetto dalle pubbliche amministrazioni sui buoni pasto. Secondo il Tar Lazio, che è intervenuto anche su questo (nonostante la norma sia stata abrogata), l'utilizzo di un simile sistema non è corretto perché le modalità di aggiudicazione di una gara sono due e non possono essere ridotte a una. E cioè: la gara al ribasso e l'offerta economicamente più vantaggiosa. Dunque, è illegittimo vincolare l'aggiudicazione di un appalto a uno solo dei due metodi. Il ricorso era stato presentato al Tar Lazio dall'azienda Repas. (riproduzione riservata)