Testata: Il Sole 24 Ore
Data: 04/01/07
Autore: Giuseppe Rodà
Pagina: 23-23
Sezione: Norme e tributi
Anche senza la pausa pranzo scattano i benefici
Anche i lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione
dell'orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo,
quando fruiscano di buoni pasto, siano ammessi a beneficiare dell'agevolazione
contenuta nell'articolo 51, comma 2, lettera c) del Tuir. Questi buoni
pasto non concorrono dunque, quali compensi in natura, nei limiti di
5,29 euro giornalieri, alla formazione della base imponibile fiscale
e contributiva del lavoratore assunto con contratto part-time.
La presa di posizione ai fini previdenziali risulta dalla circolare
Inps i del 3 gennaio 2007. Con questo chiarimento interpretativo si
supera dunque l'indicazione contenuta nella risoluzione dell'agenzia
delle Entrate 15 dicembre 2004 n.153.
Del resto la stessa Agenzia con la risoluzione 30 ottobre 2006 n.118
ha fornito chiarimenti sul corretto trattamento tributario da applicare
ai buoni pasto corrisposti al personale dipendente quando l'articolazione
dell'orario di lavoro non stabilisca il diritto alla pausa per il pranzo.
Il cambiamento di interpretazione è fondato sul fatto che la
risoluzione del 2004 delle Entrate interveniva in una situazione di
assenza di una espressa previsione normativa, che però è intervenuta
nel frattempo. Per i più recenti interventi interpretativi dell'Agenzia
e dell'Inps la base normativa di supporto è infatti costituita,
in particolare, dal decreto del Presidente del Consiglio del 18 novembre
2005. Questo decreto definisce all'articolo 2, comma i, lettera c),
il buono pasto come il documento di legittimazione, anche in forma
elettronica, che attribuisce al possessore, secondo l'articolo 2002
del codice civile, il diritto a ottenere dagli esercizi convenzionati
la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti
di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione
in denaro.
L'articolo 5 , comma 1, lettera c ), dello stesso Dpcm prevede, inoltre,
che i buoni pasto vengono utilizzati, durante la giornata lavorativa
anche se domenicale o festiva, esclusivamente da prestatori di lavoro
subordinato, a tempo pieno o parziale, anche se l'orario di lavoro
non prevede una pausa per il pasto, e da chi ha instaurato con il cliente
un rapporto di collaborazione anche non subordinato.
L'intervento normativo quindi permette di ricomprendere nell'agevolazione
anche il caso dei subordinati a tempo parziale, senza pausa pranzo.