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Dietrofront del fisco sui buoni pasto

Testata: Italia Oggi
Data: 04/12/06
Autore: Norberto Villa e Franco Cornaggia
Pagina: 20-20
Sezione: Contabilità

L'esenzione da tassazione anche in assenza di pausa pranzo

Dietrofront dell'Agenzia delle entrate sui buoni pasto corrisposti dal datore di lavoro al dipendente in assenza di pausa pranzo. Rettificando una precedente interpretazione (rm n. 153/E del 15 dicembre 2004), con la risoluzione n. 118/E del 30 ottobre 2006 il ministero concede l'esenzione da tassazione dei buoni pasto anche quando l'orario di lavoro non prevede il diritto alla pausa per il pranzo.
In via preliminare, appare interessante notare come il quesito posto all'attenzione dell'Agenzia sia stato giudicato inammissibile ai fini dell'interpello, in quanto l'istanza veniva presentata da un'organizzazione sindacale non per dirimere un personale dubbio dell'organizzazione medesima ma un aspetto di interesse collettivo dei propri iscritti. La fattispecie tuttavia, giudicata meritevole di interesse, è stata approfondita in dettaglio, nello svolgimento della funzione di consulenza giuridica in materia tributaria assegnata alla direzione centrale normativa e contenzioso. La soluzione fornita deve pertanto intendersi applicabile alla generalità dei contribuenti, al di là dello specifico caso esaminato.

Nel merito, il problema sollevato è relativo al trattamento fiscale da applicare ai buoni pasto corrisposti dal datore di lavoro al personale assunto con contratto part-time, il cui orario di lavoro non prevede il diritto alla pausa pranzo. Nell'istanza di interpello veniva fatto presente che la competente direzione provinciale dell'Inps, già consultata al riguardo, aveva dato parere favorevole all'intassabilità dei buoni pasto pur in assenza di pausa pranzo. La tesi dell'Inps si poneva quindi in contrasto con la risoluzione n. 153/2004, ma in linea, a giudizio della federazione istante, con la successiva modifica legislativa introdotta dal Dpcm del 18 novembre 2005.

Tale Dpcm reca disposizioni in materia di affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa, nell'ambito della pubblica amministrazione. In particolare, all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto prevede che i ´buoni pasto sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempi pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato'. In altri termini, viene specificato che i buoni pasto sono concessi indipendentemente dalla presenza o meno nell'orario di lavoro di una pausa pranzo.

Nelle proprie osservazioni, l'Agenzia ritiene corretto il riferimento al citato decreto e riconosce che rispetto alla precedente risoluzione si è verificata una modifica a livello legislativo che ha mutato la regolamentazione generale del settore. Sotto il profilo strettamente tributario, l'Agenzia osserva che l'art. 51 del Tuir prevede la non concorrenza a tassazione delle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché delle prestazioni sostitutive di mensa aziendale fino a un importo giornaliero di euro 5,29. Da ciò consegue che:

a)l'art. 51 del Tuir utilizza esplicitamente il riferimento alle prestazioni sostitutive di mensa aziendale;

b)il Dpcm 18 novembre 2005 disciplina espressamente il servizio sostitutivo di mensa aziendale;

c)secondo tali nuove disposizioni il servizio sostitutivo viene concesso anche ai dipendenti il cui orario di lavoro non prevede la pausa pranzo.

Anche il trattamento tributario deve di conseguenza adeguarsi alla nuova disciplina di riferimento; disciplina che, nota l'Agenzia, ´pur non avendo natura tributaria, assume rilevanza anche ai fini fiscali'.

Viene quindi meno la principale obiezione in precedenza formulata con la risoluzione n. 153/2004, che faceva concorrere alla formazione della base retributiva e previdenziale i buoni pasto corrisposti al lavoratore dipendente quando l'orario di lavoro non prevedeva la fruizione della pausa pranzo.

Al contrario ora, pur in assenza di pausa pranzo, il lavoratore dipendente ha comunque diritto di ricevere una prestazione a titolo di rimborso spese pranzo, esente da tassazione fino a euro 5,29 giornalieri. Ne risulta inoltre, nel rispetto degli altri requisiti legislativi, il perfetto coordinamento con quanto sostenuto dalla sede Inps e la ricostituita uniformità delle basi imponibili contributive e tributarie. Si sottolinea infatti che la normativa previdenziale, come riformulata a seguito all'approvazione del dlgs 2 settembre 1997, n. 314 (art. 6, comma 1), prevede la sostanziale omogeneità tra base imponibile ai fini contributivi e fiscali.

I buoni pasto, pur erogati in assenza di pausa pranzo, non devono quindi essere conteggiati né a livello contributivo né fiscale fino a concorrenza dell'importo di euro 5,29.